Amministrazione Trasparente
Performance
Piano della performance (art.10, C.8, L.b) Relazione annuale sulla performance a.a. 2022/23 Relazione annuale sulla performance a.a. 2021/22 Relazione annuale sulla performance a.a. 2020/21 Distribuzione del trattamento accessorio A.F. 2023 Distribuzione del trattamento accessorio A.F. 2022 |
Enti controllati Enti pubblici vigilati (art.22, C.1, L.a) 1 Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; (art.22, C.2,3) 2 Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi’ pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3 Nel sito dell’amministrazione e’ inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. Società partecipate (art.22, C.1, L.b) 1 Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: b) l’elenco delle societa’ di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entita’, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; (art.22, C.2,3) 2 Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi’ pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3 Nel sito dell’amministrazione e’ inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. Enti di diritto privato controllati (art.22, C.1, L.c) 1 Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; (art.22, C.2,3) 2 Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi’ pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3 Nel sito dell’amministrazione e’ inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. Rappresentazione grafica (art.22, C.1, L.d) 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: d) una o piu’ rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. “contenuto in corso di aggiornamento” |
Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa (art.24, C.1) 1 Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati. Tipologie di procedimento(art.35, C.1,2) 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l’unita’ organizzativa responsabile dell’istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche’, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza e’ prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche’ gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita’ di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalita’ con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione puo’ essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento puo’ concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia’ disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalita’ per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36; m) il nome del soggetto a cui e’ attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche’ le modalita’ per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita’ dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 2 Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non puo’ respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo. Monitoraggio dei tempi procedimentali (art.24, C.2) 2 Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati (art.35, C.3) 3 Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita’ di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) le ulteriori modalita’ per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonche’ per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. |
Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo politico (art.23) Proffedimenti dirigenti (art.23) 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2 Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.Controlli sulle imprese (art.25) 1 Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: a) l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita’ di svolgimento; b) l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.Bandi di gara e contratti (art.37, C.1,2) 1 Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2 Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi’ a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.Bandi di gara e contrattiScuole convenzionateBandi di concorso |
Controlli sulle imprese
1Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: a)l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita’ di svolgimento; b)l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici |
Beni immobili e gestione del patrimonio
Patrimonio immobiliare (art.30) Canoni di locazione o affitto (art.30) 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche’ i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. Controlli e rilievi sull’amministrazione (art.31, C.1) |
Controlli e rilievi sull’amministrazione
(art.31, C.1)1Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche’ recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici. NUCLEO DI VALUTAZIONE O O.I.V. Acquisizione attestazioni-OIV 2024 – Griglia rilevazione e Attestazione 2024 Attestazione 2023 – Acquisizione attestazioni-OIV 2023 – Griglia rilevazione al 30.06.2023 Attestazione 2022 – Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 2022 – |
Servizi erogati
Carta dei servizi e standard qualità (art.32, C.1) “contenuto in corso di aggiornamento” |
Opere pubbliche
(art.38)1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. Determine ristrutturazione nuova sede del Conservatorio “contenuto in corso di aggiornamento” |
Pianificazione governo del territorio
(art.39)1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano: “contenuto in corso di aggiornamento” |
Informazioni ambientali
(art.40)1 In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia’ previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche’ dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. “contenuto in corso di aggiornamento” |
Strutture sanitarie private accreditate
(art.41, C.4)4 E’ pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresi’ pubblicati gli accordi con esse intercorsi. “contenuto in corso di aggiornamento” |
Interventi straordinari e di emergenza
(art.42)1 Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita’ naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: “contenuto in corso di aggiornamento” |